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Regolamento (UE) 2019/880: recepimento in Italia e autorità competenti sulle nuove regole europee sull’importazione dei beni culturali

Dal 28 giugno 2025 è entrato pienamente in vigore il Regolamento (UE) 2019/880 (per approfondimenti si rimanda all’articolo “New EU regulations for importing cultural property into the EU – what art collectors need to know” di Suzanne Marriott e Samantha Ruston, 25 marzo 2025), che introduce un sistema armonizzato per l’introduzione e l’importazione nell’Unione Europea di beni culturali provenienti da Paesi terzi. L’obiettivo è duplice: contrastare il traffico illecito di opere d’arte e garantire la tracciabilità delle loro origini, prevenendo al contempo il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Il regolamento si coordina con il Codice doganale dell’Unione e si ispira alle convenzioni UNESCO 1970 e UNIDROIT 1995. Il principio cardine è il divieto di introduzione di beni esportati illegalmente dal Paese di creazione o scoperta (Parte A dell’Allegato) e, per il restante perimetro, due canali procedurali: 

  • licenza per i beni ad alto rischio di “Categoria B”;
  • dichiarazione dell’importatore per i beni di “Categoria C

Il Regolamento (UE) 2019/880 è direttamente applicabile nell’ordinamento italiano; pertanto, non richiede una legge di recepimento, ma implica la designazione delle autorità nazionali competenti e la predisposizione delle misure attuative (organizzative, procedurali e sanzionatorie) necessarie per la sua piena operatività. 

In Italia, la competenza per il rilascio delle licenze di importazione previste per i beni culturali ad alto rischio (cd. “Categoria B”, quali reperti archeologici ed elementi da monumenti o siti con oltre 250 anni) è attribuita al Ministero della Cultura, per il tramite degli Uffici Esportazione presso le Soprintendenze della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (Uffici Esportazione ABAP). 

Le istanze sono presentate e gestite esclusivamente in via telematica mediante il sistema ICG – Import of Cultural Goods, integrato nella piattaforma europea TRACES NT, con decisione entro 90 giorni dalla ricezione della domanda completa. Il rigetto può intervenire, tra l’altro, in caso di prova insufficiente della lecita esportazione, indizi di illiceità o richieste di restituzione pendenti. 

Per i beni rientranti nella “Categoria C” (opere con più di 200 anni e valore pari o superiore a 18.000 euro, quali dipinti, sculture, manoscritti, libri antichi, monete e oggetti etnologici), non è richiesta una licenza: l’importatore presenta, sempre tramite via telematica, una dichiarazione sostitutiva che attesta la lecita esportazione dal Paese di provenienza, corredata da una descrizione standardizzata del bene e dalla documentazione a supporto. La qualità di queste informazioni è cruciale per l’analisi del rischio e per eventuali controlli mirati in dogana. 

In entrambi i casi, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) svolge i controlli doganali di frontiera, verificando l’esistenza e la regolarità della licenza o della dichiarazione nel sistema elettronico, e può sospendere lo svincolo per accertamenti documentali o fisici. Le autorità culturali e quelle doganali cooperano stabilmente ai fini dei controlli e della valutazione del rischio; resta ferma l’attività di contrasto e supporto investigativo del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, in particolare nei casi in cui emergano indizi di illecita provenienza o richieste di restituzione. 

Operativamente, il nuovo assetto determina un onere preventivo di tracciabilità documentale in capo agli operatori incaricati: per la Categoria B, l’ottenimento della licenza dagli Uffici Esportazione ABAP presuppone la prova della lecita esportazione dal Paese di creazione o scoperta (o, in casi previsti, dall’ultimo Paese di stabile permanenza), mentre per la Categoria C l’importatore assume responsabilità dichiarativa sulla legalità dell’uscita dal Paese di provenienza. 

Nella pratica italiana conviene, quindi, predisporre fascicoli di provenienza “ICG‑ready”, anticipando le verifiche nel Paese d’origine e pianificando tempi e costi della procedura. La qualità e completezza dei dossier di provenienza sono determinanti per l’esito istruttorio e per l’analisi del rischio effettuata a livello doganale. 

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