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Decisive risposte dell’Agenzia delle entrate in merito a esenzione d’imposta di plusvalenze da partecipazioni detenute in trust

In data 28 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha reso pubbliche le risposte a interpello n. 144 e n. 145 che lo Studio ha ottenuto per un suo cliente. 

Entrambe le risposte riguardano un trust di diritto inglese (“Trust”) istituito da una persona fisica residente in Italia a beneficio della moglie e dei propri discendenti. 

La risposta n. 145 conferma la qualificazione fiscale del Trust quale soggetto passivo d’imposta non interposto nei confronti del disponente. L’Agenzia ha infatti riconosciuto che, sia alla luce dell’atto istitutivo del Trust sia delle caratteristiche del trustee (società con sede a Malta e svolgente servizi fiduciari in forza di licenza emessa dalla autorità di vigilanza del settore finanziario di Malta), quest’ultimo avesse pieni ed effettivi poteri discrezionali nella gestione dei beni in Trust senza che il disponente fosse nella posizione di interferire in detta gestione. 

La risposta n. 144 presenta i profili di maggiore interesse perché, a quanto consta, rappresenta il primo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sul tema. 

Con l’istanza di interpello in parola veniva rappresentato che il disponente intendeva apportare nel Trust la propria partecipazione non qualificata in una società residente in Italia; successivamente all’apporto, il Trust avrebbe potuto realizzare una plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione (si ricorda che generalmente l'apporto al trust non configura un evento realizzativo delle plusvalenze latenti e il costo fiscale in capo al disponente si trasferisce al trustee). Il quesito posto all’Amministrazione finanziaria conceneva la possiblità di beneficiare del regime di esenzione di cui all’articolo 5(5) del d.lgs. n. 461 del 1997 in relazione a tale plusvalenza. 

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato che il regime di esenzione in parola si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate realizzate da soggetti residenti in Paesi collaborativi (cd. white list) che siano soggetti passivi d’imposta in tali Paesi, conferma la possibilità per il Trust di beneficiare dell’esenzione. Il trustee aveva infatti esercitato un’opzione a Malta affinché il Trust fosse assoggettato all’imposta societaria maltese come una società ivi residente. Il Trust doveva di conseguenza essere ritenuto un soggetto passivo ai fini delle imposte dirette in tale Paese, a nulla rilevando la circostanza che la plusvalenza potesse beneficiare del regime maltese di participation exemption per le cessioni di partecipazioni societarie.

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