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IVA al 5% in Italia per il mercato dell’arte: impatti normativi e opportunità per gli operatori internazionali

È una mattina di inizio luglio 2025 quando tra operatori e professionisti si diffonde la notizia: l’Italia ha ridotto al 5% l’aliquota IVA sulle opere d’arte. La modifica, in vigore dal 1° luglio 2025, è semplice nell’apparenza ma di vasta portata per un settore storicamente regolato da regimi speciali e da arbitraggi transfrontalieri. Riconfigurando le regole interne per le cessioni e le importazioni di opere d’arte, oggetti da collezione e di antiquariato, mediante una modifica al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 (“Decreto IVA”), l’Italia si è mossa con decisione nella direzione di policy delineata a livello UE e trasfusa anche nella legge delega fiscale varata dal Parlamento nel 2023 (“Legge Delega”), ricalibrando al contempo il consolidato equilibrio tra il regime IVA ordinario e il regime del margine.

Cosa prevede, esattamente, la riforma

La riforma è contenuta nell’articolo 9 del Decreto-Legge n. 95 del 30 giugno 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 giugno 2025 ed efficace dal giorno successivo. Essa introduce una nuova aliquota ridotta del 5% per la “generalità” delle cessioni e importazioni di opere d’arte, oggetti da collezione e di antiquariato, inserendo il numero 1-novies nella Tabella A, Parte II-bis, del Decreto IVA e coordinando modifiche alle disposizioni collegate. Con il medesimo intervento è stata abrogata anche la precedente aliquota ridotta del 10%, limitata alle importazioni e alle cessioni effettuate direttamente dagli autori o dai loro eredi e legatari.

L’aliquota del 5% si applica alle cessioni che si verificano a partire dal 1° luglio 2025, secondo le regole sul “momento di effettuazione” della transazione ai fini IVA, in particolare il momento della consegna o spedizione, salvo anticipazione mediante emissione della fattura o pagamento. La medesima aliquota del 5% è estesa alle importazioni ai sensi dell’articolo 69 del Decreto IVA, nonché agli acquisti intracomunitari ai sensi dell’articolo 43, comma 5, del Decreto-Legge 331/1993.

Per l’individuazione delle categorie di beni ammissibili, la riforma continua a rinviare alle definizioni di opere d’arte, oggetti da collezione e di antiquariato contenute nella Tabella allegata al Decreto-Legge 41/1995, lettere a), b) e c), che recepiscono l’Allegato IX alla Direttiva 2006/112/CE. Tali definizioni includono, tra l’altro, (i) quadri e disegni eseguiti a mano, (ii) stampe e sculture originali, (iii) alcuni arazzi e ceramiche uniche e (iv) fotografie che rispettino rigorosi criteri di paternità e tiratura.

Il compromesso cruciale: aliquota ridotta al 5% v. regime del margine

La nuova aliquota ridotta è espressamente incompatibile con il regime del margine per i rivenditori di beni usati, opere d’arte, oggetti da antiquariato e da collezione. In termini pratici, un operatore che scegliesse di applicare l’aliquota del 5% dovrebbe assoggettare a IVA, in regime ordinario, l’intero corrispettivo di vendita, potendo detrarre l’IVA sugli acquisti. Di converso, un venditore che applicasse il regime del margine, assoggetterebbe a IVA solo il margine e non potrebbe combinare tale regime con l’aliquota ridotta. Questa esclusività riflette il disposto dell’articolo 98-bis della Direttiva IVA come modificato dalla Direttiva (UE) 2022/542 ed è attuata nel diritto nazionale mediante la nuova formulazione della Tabella A, Parte II-bis, e tramite modifiche all’articolo 36 del Decreto-Legge 41/1995.

Ciò rende necessaria la effettuazione di un nuovo calcolo di convenienza per gli operatori del settore. Quando gli acquisti avvengono da privati o comunque da venditori non soggetti passivi IVA, il regime del margine può risultare ancora economicamente conveniente. Viceversa, per importazioni e acquisti intracomunitari – ora rientranti a pieno titolo nel 5% - il regime ordinario offre un carico fiscale inferiore alla frontiera o all’atto dell’acquisto e il diritto ordinario alla detrazione dell’IVA sui costi correlati.

Difficoltà applicative e transizioni a metà anno

Poiché la modifica normativa è entrata in vigore a metà anno, le transizioni operative effettuate nel corso del 2025 richiedono attenzione. Quando si utilizza il metodo del margine analitico, un rivenditore può passare al regime ordinario con aliquota ridotta su base transazione per transazione, fermo restando che l’opzione vada riportata nella dichiarazione IVA annuale per l’anno di riferimento. Quando è stato adottato il metodo del margine globale – comunemente utilizzato per alcune categorie di oggetti d’arte – il passaggio non può avvenire per singola operazione; il rivenditore deve prima “migrare” al metodo analitico e poi optare per il regime ordinario per ciascuna vendita, con maggiori complessità sotto il profilo della compliance.

Inoltre, una “migrazione” a metà anno dal metodo globale a quello analitico può comportare la rettifica delle liquidazioni IVA (LIPE) del primo semestre, escludendo dal margine globale i costi relativi a beni acquistati ma non ancora rivenduti, con la (probabile) necessità di versare la differenza d’imposta risultante. Considerati tali oneri e la tempistica della modifica, per alcuni operatori il rapporto costi/benefici del cambio di metodo e regime nel 2025 può essere contenuto; sul punto sarebbero quindi auspicabili chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Sul piano degli adempimenti, quando si applica il regime ordinario, la fatturazione è generalmente obbligatoria e l’IVA sugli acquisti diventa detraibile con riferimento al momento della rivendita, a condizione che venga  registrata la fattura emessa nel registro degli acquisti ai sensi dell’articolo 25 del Decreto IVA e dell’articolo 38, comma 1, del Decreto-Legge 41/1995. I rivenditori dovranno pertanto allineare le pratiche di fatturazione e registrazione al regime prescelto al momento della vendita.

Profili di perimetro e questioni aperte

Due profili critici meritano attenzione:

  • in primis, la riforma conferma che l’aliquota del 5% si applica ora alle cessioni interne effettuate da qualsiasi venditore – incluse le gallerie d’arte e le case d’asta – ma non dovrebbe estendersi ai servizi di intermediazione della casa d’aste o della galleria (ad esempio, le commissioni di vendita), che dovrebbero rimanere soggetti all’aliquota ordinaria del 22% in quanto prestazioni distinte e non così strettamente connesse da costituire un’unica operazione con la vendita dell’opera. Per le importazioni, l’ambito soggettivo è immutato; l’aliquota si riduce dal 10% al 5% a prescindere dalla qualifica soggettiva dell’importatore;
  • in secondo luogo, vi è una specifica tensione relativa ai beni filatelici. La Tabella al DL 41/1995 classifica i francobolli tra gli “oggetti da collezione”, il che suggerirebbe l’applicazione della nuova aliquota del 5% ai sensi del numero 1-novies della Tabella A, Parte II-bis. Tuttavia, il Decreto IVA contiene ancora una previsione nella Tabella A, Parte III, che applica l’aliquota del 10% ai “francobolli per collezione” e alle “collezioni di francobolli”, creando una potenziale sovrapposizione che richiede chiarimenti interpretativi per evitare trattamenti incoerenti.

Un’ulteriore questione pratica scaturisce dalla mutua esclusione tra aliquota ridotta e regime del margine. Poiché tutte le cessioni e importazioni qualificanti di opere d’arte, antiquariato e oggetti da collezione sono ora, in linea di principio, ammissibili a un’aliquota ridotta, non è del tutto chiaro in quali circostanze i rivenditori possano ancora optare per il regime del margine per beni da essi importati o acquisiti dagli autori (ovvero dagli eredi e legatari di questi ultimi), fermo il rispetto della condizione che nessuna aliquota ridotta sia stata applicata a monte. Tale intreccio normativo, riconosciuto in dottrina, evidenzia l’esigenza di uno specifico chiarimento di prassi amministrativa.

Allineamento al contesto europeo e posizionamento di mercato

La riforma allinea l’Italia al quadro consentito dalla Direttiva IVA a seguito delle modifiche del 2022, che permettono agli Stati membri di applicare aliquote ridotte alle categorie rilevanti elencate nell’Allegato III, a condizione che le misure siano coerenti con le regole armonizzate e rispettino l’incompatibilità con il regime del margine dei rivenditori. Essa attua altresì l’indirizzo fissato dalla Legge Delega, che prevedeva la riduzione dell’aliquota sulle importazioni e l’estensione dell’aliquota ridotta alle cessioni interne per accrescere la competitività.

Nell’UE, varie giurisdizioni hanno già introdotto aliquote ridotte per le cessioni interne di arte e beni affini e altre hanno avviato riforme nella stessa direzione. Tale convergenza riflette un obiettivo di policy condiviso di ridurre le distorsioni in un mercato caratterizzato dalla circolazione ripetuta e dall’apprezzamento nel tempo dei beni, caratteristiche che mettono alla prova la neutralità del sistema IVA plurifase ordinario e che storicamente hanno giustificato il regime del margine.

Guardando avanti, la territorialità IVA e i canali di compliance per le cessioni transfrontaliere di opere d’arte potrebbero evolvere nell’ambito dell’iniziativa UE “IVA nell’era digitale” (ViDA). Questi cambiamenti prospettici, considerati congiuntamente all’aliquota del 5%, sosterrebbero ulteriormente la trasparenza dei prezzi e l’integrazione del mercato.

Indicazioni operative per gli operatori di mercato

Il “taglio” dell’aliquota è indubbiamente rilevante per importazioni, acquisti intra-UE e cessioni interne effettuate da rivenditori e case d’asta, ma i suoi benefici dipendono dalla scelta del regime e dalle circostanze della singola transazione. Laddove l’IVA “a monte” sia recuperabile e i margini siano consistenti, il regime ordinario al 5% offre vantaggi evidenti rispetto al regime del margine. Laddove lo stock sia acquisito da venditori privati e i margini siano esigui, il regime del margine può ancora prevalere economicamente nonostante la nuova aliquota.

Infine, i rivenditori dovranno verificare con attenzione che i beni che intendono cedere con applicazione dell’IVA al 5% rientrino nelle definizioni di opere d’arte, oggetti da collezione o di antiquariato, fornite dalla normativa, tenendo presenti i requisiti stringenti per le fotografie e l’esclusione di beni parzialmente realizzati con processi meccanici come la stampa 3D.

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